Terre e rocce da scavo
La movimentazione del terreno, al servizio di qualsivoglia intervento di edilizia o di ripristino del territorio, porta con sè il problema della corretta gestione dei materiali di scavo.
La normativa (D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 e D.Lgs 152/06 e s.m.i.) indica tre strade percorribili:
  • riutilizzo nello stesso sito, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., purché non contaminato. La verifica di non contaminazione va effettuata a carico del proponente con le modalità previste dall’Art. 24 e dall’Allegato 4 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120. La modalità di riutilizzo dovrà inoltre sempre risultare nel progetto delle opere;
  • riutilizzo in altro sito, ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con le modalità previste dagli Artt. 20 e 21 e dall’Allegato 4 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120;
  • smaltimento come rifiuto, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., previa identificazione del  codice CER, mediante idonea analisi di omologa.

 

Lo Studio affronta le problematiche della gestione delle terre e rocce da scavo attraverso:
  • attività di campionamento e analisi chimiche di laboratorio (lab. certificato)
  • la predisposizione dell'iter autorizzativo, in caso di gestione come RIFIUTO
  • la predisposizione dell'iter autorizzativo, in caso di gestione come SOTTOPRODOTTO